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Condizioni Generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.LGS. 111/95 i clienti hanno
diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto
turistico.
1) Fonti Legislative
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati; aventi
ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato,oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27.12.1977 n 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonchè
dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
2) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritta dal cliente, o via email, o via fax. L'accettazione delle
prenotazioni si estende perfezionata, con conseguente conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore
invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice. L'agenzia di
viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al
consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del
contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente
paragrafo. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei
confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai
sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditori ex. art. 4 decr. legisl.
111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale
mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di consumazione, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio
del viaggio.
3)Pagamenti
Alla conferma della prenotazione ovvero all'atto della
richiesta impegnativa dovrà essere versato un acconto pari al 25% della
quota complessiva del viaggio mentre il saldo dovrà essere versato
almeno 40 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la
prenotazione, se questa è fatta nei 40 giorni antecedenti la
partenza.Il mancato ricevimento dei pagamenti di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto,
tale da determinarne la risoluzione di diritto.
4) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
-
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
-
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come ivi riportata.
5) Recesso del consumatore
Il consumatore potrà recedere dal contratto, senza
pagare penali nelle seguenti ipotesi:
-
aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in
misura eccedente il 10%;
-
modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall'organizzazione dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
-
ad usufruire di un altro pacchetto turistico di
importo equivalente,o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione
della differenza di prezzo;
-
alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta.Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o
di modifica.In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dell'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà
addebitata, indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui
all'art.4 1° comma -oltre alla quota di spese di apertura pratica, la
penale nella misura qui di seguito indicata (da calcolare sulla quota di
partecipazione)
-
10% sino a 20 giorni lavorativi prima della
partenza;
-
30% da 20 a 15 giorni lavorativi prima della
partenza;
-
50% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della
partenza,
-
100% dopo tali termini.
Per biglietti charter e pacchetti turistici inclusivi
di voli charter, noleggiati, o speciali:
Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale
penalità, è sempre da escludere il sabato e il giorno della partenza.
L'annullamento dovrà pervenire per iscritto. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Cosi' pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza di documenti personali.
In caso di altri servizi con penali particolari diverse
dalle suddette, sarà cura dell'organizzatore comunicarle all'atto della
prenotazione.
6) Annullamento del pacchetto turistico
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza,
l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi
oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare
alternativamente, i diritti di cui al 2° comma del precedente art. 6 e
nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che
l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel catalogo (min. 20), nel programma fuori
catalogo. L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 codice civile, restituirà al
consumatore e il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore
e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso
dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli art. 12 e
13 D.LGS. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento
numero minimo partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del
cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte
dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.LGS 111/95). La
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4.
7) Modifiche dopo la partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto
proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano
di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore, venga
rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo inizialmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello dello prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
8) Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del
cessionario;
b) Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio ex art. 10 D.LGS 111/95 ed in particolare i
requisiti relativi ai certificati sanitari, alla sistemazione
alberghiera, ai servizi di trasporto;
c) I l soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata preventivamente.
Sarà in oltre solidamente responsabile con il
cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi
di cui alla lettera c) del presente articolo.
9) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario.Essi inoltre dovranno
attenersi all'osservanza delle regole di normale diligenza e prudenza, a
tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonchè ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto
a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l'esercizio per il diritto di surroga
di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari
desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l'attuazione.
10) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel
caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il servizio si riferisce
-al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle
sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata
la scelta del consumatore- il tour operator si riserva la facoltà di
fornire il catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della
struttura ricettiva.
11) Tariffe aeree
Le tariffe pubblicate e su cui sono basati i
pacchetti sono quelle in vigore dal mese di aprile 2001. La nostra
organizzazione non risponde di eventuale modifiche da parte delle
compagnie aeree. Le quote sono calcolate in base alle tariffe aeree I.T.
Qualora al momento della prenotazione, i posti nella suddetta tariffa
non siano più disponibili verrà applicato il supplemento relativo ad
una tariffa piu' alta. Qualsiasi annullamento e/o modifica di data
e/o nome dopo l'emissione del biglietto aereo comporta una penale
dettata dalle regole delle compagnie aeree. Per quanto riguarda i voli
charter essi possono subire modifiche di orari o date di partenza da
parte del vettore aereo. In tali casi sia il vettore stesso che la Beth
Travel non si assumono alcuna responsabilità.
12) Foro Competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro
di Roma.
13) Assicurazione Medico-Bagaglio
Tale assicurazione è prevista solo se inclusa nelle ns.
quotazioni o nei ns. pacchetti pubblicati sul sito nella voce "La
quota comprende". In caso contrario è possibile stipularla su
richiesta.
14) Assicurazione Spese d'Annullamento
Tale assicurazione può essere sottoscritta
tassativamente al momento dell'iscrizione. (Quotazione
dell'assicurazione su richiesta)
15) Fondo di Garanzia
Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è stato
istituito un Fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può
rivolgersi ai sensi dell'art. 21 D.L. 111/95 in caso di insolvenza o
fallimento del venditore o dell'Organizzatore per la tutela delle
seguenti esigenze:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio per viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire una immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da Paesi
extracomunitari in occasione delle emergenze imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
Ns. Quote d'iscrizione Euro 25.00.
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